Domande poste di frequente
La nuova ordinanza sui maestri conducenti è entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Gli interrogativi a questo proposito non si pongono solo per i maestri e le maestre di guida, anche al corpo docente interessano determinati dettagli in merito.
Domande generali sul perfezionamento professionale dei maestri conducenti
Qual è lo scopo e la finalità del perfezionamento professionale dei maestri conducenti?
Il perfezionamento professionale permette di conservare, attualizzare e approfondire le qualifiche acquisite durante la formazione in funzione dell’esercizio della professione. Grazie alla formazione continua, i maestri e le maestre di guida sono sempre aggiornati e forniscono un contributo importante alla sicurezza stradale. Allievi conducenti ben formati sono in grado di portare a termine la formazione in due fasi con determinatezza e senza subire misure amministrative.
Perché occorre una versione stampata dell’attestato di frequenza di corsi?
In SARI sono registrati tutti i corsi di perfezionamento professionale frequentati da ogni maestro e maestra conducente. La versione cartacea dell’attestato è importante sia per i partecipanti sia per gli organizzatori di corsi: il rilascio dell’attestato di frequenza di corsi è un controllo per entrambe le parti perché conferma che il partecipante ha frequentato il corso e che l’organizzatore di corsi lo ha registrato (insieme al rispettivo corso) in SARI.
Quali sono i contenuti dei corsi di perfezionamento professionale?
Gli organizzatori di corsi sono liberi di definire i contenuti dei corsi in conformità all’articolo 22 OMaeC. L’asa stabilisce un catalogo di temi (priorità del perfezionamento professionale) basandosi sulle materie previste. Esigenze complementari nel quadro del perfezionamento professionale fatte valere dall’organizzazione del mondo del lavoro sono inserite nel catalogo di temi di comune accordo.
In considerazione di nuovi sviluppi, riscontri della pratica o conclusioni della garanzia della qualità l’asa può prescrivere determinati contenuti in modo vincolante.
I docenti devono disporre (e dimostrarlo) di possedere conoscenze specialistiche e sufficienti capacità pedagogico-didattiche che li abilitano a impostare i corsi di perfezionamento professionale secondo le più recenti cognizioni della formazione degli adulti. I docenti possono essere ingaggiati contemporaneamente da più organizzatori di corsi.
Che cosa s’intende per dimensioni del gruppo?
Le dimensioni del gruppo devono essere proporzionate agli obiettivi, ai contenuti, ai metodi e all’infrastruttura. Il limite massimo di un gruppo è fissato a 16 partecipanti per docente. Le dimensioni di un gruppo possono essere ingrandite, se il numero dei docenti viene adeguato di conseguenza.
Sorveglianza dell’obbligo di perfezionamento professionale
Se un maestro o una maestra conducente della categoria B non ha adempiuto l’obbligo di frequenza di cinque giornate di corsi di perfezionamento professionale in cinque anni, l’asa informa in merito, mediante SARI, il Cantone competente o l’Ufficio della circolazione e della navigazione dell’esercito dell’inadempimento da parte di titolari dell’abilitazione a maestro conducente. In conformità all’articolo 26 capoverso 1 OMaeC, il termine di proroga per il recupero del perfezionamento professionale è di sei mesi.
Come posso informarmi sul mio stato attuale nella formazione periodica?
Dall’ultima attestazione di formazione periodica potete rilevare a che punto vi trovate nell’attuale fase di formazione periodica. Inoltre avete la possibilità di consultare a questo proposito il portale informativo della formazione periodica obbligatoria. Nel caso i dati elencati non fossero corretti, vi preghiamo di contattare il corrispondente organizzatore di corso.
Quali criteri devono essere soddisfatti per il riconoscimento degli organizzatori di corsi e co-m’è organizzata la sorveglianza?
I criteri per il riconoscimento sono:
- Lo svolgimento impeccabile dei corsi e il monitoraggio dell’insegnamento
- L’infrastruttura
- Il sistema di garanzia della qualità
- L’accordo SARI
Procedura di riconoscimento
L’organizzatore di corsi presenta una richiesta formale di riconoscimento corredata dei documenti richiesti (vedi promemoria e foglio di accompagnamento) alla segreteria dell’asa. La segreteria dell’asa trasmette una conferma di ricezione ed esamina la documentazione. Se necessario, chiede documenti complementari. Se la documentazione è completa, si procede a una verifica dell’infrastruttura sul posto o nel quadro degli audit periodici (vedi paragrafo 2.3 delle direttive di perfezionamento professionale). Se i criteri sono soddisfatti, la segreteria dell’asa informa il richiedente e apre a favore dell’organizzatore di corsi un conto con diritti di accesso individuali in SARI. Se i criteri non risultano soddisfatti, la segreteria dell’asa informa il richiedente per iscritto. In caso di divergenze si applica il paragrafo 1.8 delle direttive di perfezionamento professionale.
Sorveglianza
Gli standard per gli audit sono stabiliti dalla Commissione di garanzia della qualità (CGQ). Se determinate circostanze lo rendono necessario o su suggerimento di terzi la CGQ può disporre un audit. Gli audit sono effettuati da esperti di garanzia della qualità addestrati in modo specifico per questo compito. Essi hanno libero accesso ai corsi in qualsiasi momento. In caso di insuccesso dell’audit si effettua un audit supplementare soggetto a spese.
Entità del perfezionamento professionale
L’entità del perfezionamento professionale è fissato nell’articolo 22 dell’ordinanza sui maestri conducenti (OMaeC). In conformità all’articolo 22 OMAeC, i corsi di perfezionamento professionale vengono computati per una sola categoria alla volta.
Il periodo quinquennale del perfezionamento professionale è calcolato come segue:
- Per i maestri e le maestre di guida che il 1° gennaio 2008 erano già titolari di un’abilitazione a maestro conducente della categoria B, a partire dal 1° gennaio 2008.
- Per tutti gli altri, a partire dalla data di rilascio dell’abilitazione a maestro conducente della categoria B.
Quante giornate di corsi di perfezionamento professionale supplementari devo frequentare con la qualifica supplementare A e C?
I titolari di abilitazioni a maestro conducente delle categorie A e C devono svolgere il perfe-zionamento professionale per la corrispondente qualifica supplementare proporzionalmente entro il periodo quinquennale della categoria B.
Per la qualifica supplementare, il numero di giornate di corsi di perfezionamento professionale si calcola a partire dall’anno del rilascio dell’abilitazione a maestro conducente della categoria corrispondente entro il periodo quinquennale, ossia come segue:
Anno del rilascio dell’abilitazione a maestro conducente della categoria A e C entro il periodo quinquennale della categoria B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
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Numero di giornate di perfezionamento professionale per la categoria A | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Numero di giornate di perfezionamento professionale per la categoria C | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Una giornata di corso non può essere computata per più di una categoria.
Posso riportare le giornate di perfezionamento professionale in eccesso?
Le giornate di perfezionamento professionale in eccedenza non possono essere riportate al periodo quinquennale successivo.
Come maestro o maestra conducente dell’esercito sono subordinato/a anch’io all’obbligo di perfezionamento professionale?
Le direttive di perfezionamento professionale valgono anche per i maestri e le maestre conducenti dell’esercito. Deroghe da quanto è contemplato al paragrafo 3.1 sono possibili nel quadro dell’esercizio specifico della professione.
Per i maestri e le maestre conducenti esclusivamente al servizio dell’esercito, si applica un disciplinamento speciale conformemente all’ordinanza sulla circolazione stradale militare (OCSM; RS 510.710).
Perché occorre pagare 45 franchi per il rilascio degli attestati di frequenza dei corsi?
Nell’erogazione dei servizi legati alla formazione in due fasi, all’OAut e al perfezionamento professionale dei maestri conducenti, l’asa applica la ripartizione dei costi effettivi. È escluso il finanziamento trasversale e l’onere (garanzia della qualità, SARI, spese amministrative) deve coprire le spese di ciascun ambito. La griglia quantitativa nei tre ambiti è tuttavia estremamente variata (da 3500 maestri conducenti con 5 giornate di perfezionamento professionale in 5 anni a 70 000 neoconducenti con 2 giornate di corsi di formazione complementare in 3 anni). Evidentemente, nonostante le sinergie dell’asa, questo genera costi iniziali per la garanzia della qualità, per SARI, per le spese amministrative, ecc. che devono essere ammortizzati. Di conseguenza i prezzi vengono differenziati, a seconda dell’ambito interessato, per il rila-scio dell’attestato di frequenza (da 6 CHF per la formazione in due fasi a 45 CHF per il perfezionamento professionale dei maestri conducenti) e per la registrazione in SARI che coprono anche la garanzia della qualità.